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![]() Sezione realizzata con la collaborazione del Collegio dei Geometri della Provincia di Chieti.
Agibilità dopo il Testo Unico dell'EdiliziaI termini "abitabilità" ed "agibilità" sono stati spesso, in passato, fonte di incertezza per tecnici ed addetti ai lavori perchè frequentemente usati, anche dal Legislatore, indifferentemente. In alcuni provvedimenti normativi più datati si trovano le espressioni "licenza di abitabilità" e "licenza di agibilità", adoperate con riferimento rispettivamente agli immobili ad uso abitativo ed agli immobili non residenziali. In altri provvedimenti più recenti, invece, si incontra il termine "agibilità" riferito alle condizioni di sicurezza statica dell'immobile ed il termine "abitabilità" riferito ai requisiti dell'immobile, rispetto alla sua destinazione d'uso. Con il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) il Legislatore ha finalmente fatto chiarezza. E' stato, infatti, eliminato questo duplice riferimento terminologico, indicando con il termine "agibilità", la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, negli stessi installati, valutata secondo le disposizioni della normativa vigente.
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Per contattare il webmaster clicca quiUltimo aggiornamento: 29 novembre 2011
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